Vino Novello: quest’anno arriva prima
Il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha decretato che il 30 ottobre sarà possibile l’immissione al consumo del vino novello. Complice una stagione molto calda e assolata che ha anticipato le vendemmie e la semplificazione da parte del ministero delle norme nazionali di attuazione della normativa comunitaria in materia di etichettatura in generale, di menzioni tradizionali e di designazione e presentazione dei vini a DOP e IGP. (leggi le nuove regole).
Potremo così gustare in anticipo rispetto agli altri anni il primo bicchiere di vino della stagione 2012, ottima a dire dei viticultori. Il vino novello fa parte dell’antica tradizione contadina: con l’arrivo dell’autunno si spillavano piccole quantità di vino dalle botti in fermentazione, per controllarne lo stato di avanzamento e la qualità. Questo permetteva ai contadini di correggere i imperfezioni dell’annata, e di prendere la prima sbornia della stagione. Oggi il novello è diventata una vera e propria produzione a se, e si realizza in modo completamente diverso, con una tecnica importata dalla regione francese del Beaujolais Nouveau, da cui prende il nome “Novello”, basata sulla macerazione carbonica delle uve, che consente di vinificare l’uva in brevissimo tempo.
Non perdiamo il primo assaggio della stagione di questo meraviglioso rosso vivo, porpora intenso con riflessi violacei. Pensare al novello come ad un vino di second’orndine è un errore. Il vino novello ha una grande peculiarità perché insieme ad un grandissimo aroma intenso, fruttato, con profumi di frutti di bosco come lamponi e fragole, non perde le note del vino fresco.
Tra una castagna e l’altra, attenti alle sbornie: il vino novello è solitamente un vino leggero, fresco e vivace, e di facile sorso.
Ivana Santomo
Vino Novello 2012
da un articolo di Alberto Sabellico – Antonio Rossi del 03-09-2012 – Corriere
Vino Novello
…Il sistema di produzione nonché l’immissione al consumo del “vino novello” è stata notevolmente semplificata, abrogando il precedente decreto 13 luglio 1999. Ai sensi dell’allegato 7 del nuovo decreto, la produzione e immissione al consumo dei vini novelli deve rispettare le seguenti regole:
– la menzione tradizionale “novello” è riservata solamente ai vini a DOP o IGP tranquilli e frizzanti;
– la loro immissione al consumo è ora anticipata al 30 ottobre;
– il periodo di vinificazione non può essere inferiore a 10 giorni dall’inizio della vinificazione stessa;
– il processo di fermentazione con macerazione carbonica dell’uva intera deve riguardare almeno il 40% del vino (in precedenza era il 30%);
– il titolo alcolometrico totale minimo al consumo non può essere inferiore a 11% vol. e il limite massimo di zuccheri riduttori residui non deve essere superiore a 10 g/l;
– non sussistono più disposizioni restrittive nell’uso di contenitori di capacità superiore a 1,5 litri e sono altresì soppressi i vincoli sui materiali utilizzabili per i recipienti;
– l’estrazione dagli stabilimenti di confezionamento anteriormente alla data del 30 ottobre è condizionata all’iscrizione sui documenti di trasporto della dicitura “ da non immettere al consumo prima delle ore 0,01 del 30 ottobre .…..(indicare anno)”, eliminando le limitazioni di data esistenti fino ad oggi.
Ulteriori precisazioni relative al modo di ottenimento nonché in materia di utilizzazione di tale menzione possono essere previsti dai relativi disciplinari di produzione. Infine si ricorda che il vino novello deve essere ottenuto interamente con prodotto della stessa annata e non è consentito il taglio con il 15% di vino proveniente da altra vendemmia, come chiarito da una apposita comunicazione del Mipaaf.
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